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sabato 23 gennaio 2016

Indemnizatia de somaj NASPI 2016 in Italia.

COSA E'

E' una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.


A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi:
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.


A CHI NON SPETTA

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Inoltre, non possono accedere all'indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.


QUANDO SPETTA

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
  • stato di disoccupazione involontario;
  • requisito contributivo;
  • requisito lavorativo.
A differenza di quanto prescritto in materia di ASpI dall’art. 2, comma 4 lett. b), della legge 28 giugno 2012 n.92 – che prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione - ai fini del diritto alla NASpI non è richiesto analogo requisito.


STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIO

In attesa dell’istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro di cui al d. lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
L'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:
  1. dimissioni: il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio - ovvero di dimissioni per giusta causa.
  2. risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
    • se intervenuta nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
    • nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
    • qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
In relazione all’ipotesi di dimissioni per giusta causa l'Inps - Circolare n. 97/2003 – sì è conformata all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269/2002. Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui sussiste l'ipotesi di dimissioni "per giusta causa" allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.


Pertanto, il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Con la successiva circolare n. 163/2000 sono state indicate le fattispecie - riconosciute dalla giurisprudenza - di dimissioni per giusta causa, che di seguito si elencano:
  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • ipotesi di mobbing, intendendosi per tale la lesione dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell'azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
  • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
Nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di "difendersi in giudizio". Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.


Si precisa, inoltre, che la presentazione della domanda di indennità NASpI all’INPS equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – istituita con D.Lgs. n.150 del 2015, art. 4 - ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.


Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità NASpI è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.


REQUISITO CONTRIBUTIVO

Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.


Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.


Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola o dell'indennità di disoccupazione NASpI, sulla base del criterio della prevalenza nell’ambito del periodo di osservazione.
Tenuto conto che ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola ed extra agricola sono previste differenti forme di tutela in ordine ai requisiti minimi ed ai termini di decadenza per la presentazione della relativa domanda, in presenza di contribuzione mista nel quadriennio di osservazione sarà necessario verificare preliminarmente la prevalenza in agricoltura o in industria;
Qualora dall’osservazione del quadriennio si rilevi prevalenza di contribuzione in agricoltura, si procede in subordine ad una ulteriore verifica della contribuzione prevalente negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della quale è stata presentata domanda di NASpI. Se nei predetti ultimi dodici mesi si rileva prevalenza di contribuzione non agricola, la domanda di NASpI potrà essere accolta.
Si ricorda che per il riconoscimento di una settimana contributiva sono necessari 6 contributi agricoli giornalieri.


Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:
  • i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
  • i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970;
  • i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

REQUISITO LAVORATIVO (ALMENO TRENTA GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO NEGLI ULTIMI DODICI MESI)

Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.


In relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane - considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna - equivale a trenta giornate di lavoro.


Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.


Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre – e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti - è pari o superiore a cinque.


Con riferimento alle altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.


Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.


Alcuni eventi determinano l’ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione:
  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore
  • assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
  • periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
  • periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione;
  • periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all’art.31 della legge n.300 del 1970;
  • periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.


LA DOMANDA

La domanda per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
  • Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
  • dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.


DECORRENZA

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta:
  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l'ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.


LA DURATA

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.


Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.


I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI.


Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31/12/2015, qualora la durata della NASpI sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (art. 43, comma 4, D.Lgs. n.148 del 2015).


LA SOSPENSIONE

La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l'indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l'individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
  • nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
  • omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.


L'IMPORTO DELL'INDENNITA'

La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):
  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell'importo stabilito (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l'anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari ad € 1.300,00). All'indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ (LIQUIDAZIONE ANTICIPATA della NASpI)

Il beneficiario di indennità NASpI, che intenda avviare un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo spettante e non ancora erogato. A tal fine, l’assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione in via telematica, a pena di decadenza entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa, ovvero dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era già stata avviata precedentemente alla cessazione che ha fatto sorgere il diritto alla NASpI.


L’anticipazione, eventualmente ottenuta, deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, salvo il caso in cui il rapporto venga instaurato con la società cooperativa della quale il percettore della NASpI ha sottoscritto una quota del capitale sociale.


Qualora il percettore di NASpI sia beneficiario dell’indennità in misura ridotta per effetto di precedente opzione per il cumulo, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della riduzione stessa.


MODALITA’ DI RISCOSSIONE

L'indennità può essere riscossa:
  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia massima stabilita con legge (attualmente 1.000 euro, come previsto dal decreto legge 4 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214)

DECADENZA

Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall’inizio dell’attività;
c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall’avvio dell’attività;
e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità NASpI;
g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 2015).


L’art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 ha introdotto misure volte a rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni, di cui al suddetto art.7 del D.Lgs. n.22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.
Per l’inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art. 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione. La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti ipotesi:
  1. mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  2. mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
  3. mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
  4. mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, come definita dall’art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2015.
Per i casi di cui al n. 2 e al n.4 non si ha decadenza quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.


ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

I percettori dell'indennità di disoccupazione NASpI possono richiedere l'assegno al nucleo familiare, sussistendone i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.


CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità).
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; non sono utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Somajul agricol 2016 in Italia.

La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.


A CHI SPETTA

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.


A CHI NON SPETTA


  • ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
  • ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
  • ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione;
  • ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
    • le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
    • coloro che si dimettono per giusta causa.


QUANDO SPETTA

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).


Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.


QUANTO SPETTA

L'indennità spetta:
  • per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
  • nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.


N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.


LA DOMANDA

Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.


La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino richiedente la prestazione.


In caso di decesso dell’assicurato, la domanda può essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno successivo).


LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.


L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
  • accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
  • bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.


CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.


Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.


PRESTAZIONI ACCESSORIE

Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.


L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.


Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:
  • per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
  • per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.


L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
  • presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
  • sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
  • abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
  • Nel caso di infortunio e malattia professionale:
    • per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
  • Nel caso di malattia:
    • per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia.
  • Nel caso di gravidanza e puerperio:
    • limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.


DIMISSIONI

Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione.


Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa":
  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui  la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.


Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.


È equiparata a licenziamento anche la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale intervenuta mediante la procedura di conciliazione (prevista dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 1 comma 40 della legge n. 92 del 2012) se la conciliazione ha avuto esito positivo.

giovedì 21 gennaio 2016

Bonus Acqua in Latina.


Nuovi termini per la presentazione delle richieste
Si avvisa l'Utenza che a seguito della riforma dell' ISEE apportata dal DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e  delle modifiche intervenute sulle procedure di rilascio delle certificazioni ISEE da parte degli Enti preposti, le domande per usufruire dell'agevolazione tariffaria di carattere sociale per l'anno 2016 dovranno essere presentate al Gestore a partire dal 1 gennaio 2016.
Le domande dovranno pervenire al Gestore sull'apposito modulo di "Autocertificazione per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale" e dovranno essere accompagnate dalla certificazione ISEE rilasciata nel 2016.
Restano invece invariate le modalità di richiesta, l'Utente dovrà:
  • Compilare apposito modulo disponibile presso gli Sportelli e i "Punto Acqua" territoriali, o scaricabile qui.
  • Allegare copia della certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2016
  • Allegare copia di un documento di identità in corso di validità
  • Consegnare la documentazione attraverso i seguenti canali:
Posta: Casella Postale – Latina CPO 04100 – Latina
A mano: presso gli sportelli del Gestore o i "Punto Acqua" territoriale

La scadenza per la presentazione delle domande di "agevolazione tariffaria 2016" è fissata al 31 dicembre 2016.
In caso di mancata presentazione della richiesta entro il termine previsto, non sarà possibile usufruire dell'agevolazione anche per coloro che ne hanno usufruito nel passato.
L'agevolazione è annuale e, quindi, per usufruirne per gli anni futuri, sarà necessario rinnovare la richiesta ogni anno.
CRITERI PER ACCEDERE ALL'AGEVOLAZIONE
Al fine di garantire la massima tutela dei nuclei familiari caratterizzati da maggior numero di componenti, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO n.4 ha confermato i seguenti criteri di accesso all'agevolazione.
Nel 2016 per usufruire dell'agevolazione sul pagamento dei servizi idrici Lei dovrà:
  • Non possedere un'abitazione classificata nella categoria catastale A/1 (casa signorile), A/7 (villino), A/8 (villa), A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico)
  • Aver percepito nell'anno 2014 un reddito risultante dalla certificazione ISEE (data di rilascio anno 2015) pari o inferiore a:
6.000 euro, se il nucleo familiare è formato da 1 a 3 componenti
7.000 euro, se il nucleo familiare è formato da 4 o più componenti
10.000 euro, se il nucleo familiare è formato da 1 o 2 componenti, in cui almeno uno d'età pari o superiore a 65 anni
*    
CONTRIBUTO SUPPLEMENTARE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE
Per le utenze aventi diritto alla agevolazione tariffaria costituite da famiglie numerose è previsto un contributo supplementare, erogato con le stesse modalità, costituito da un importo su base annua così determinato:
  • € 110,00 per nuclei familiari formati da 5 componenti
  • € 170,00 per nuclei familiari formati da 6 componenti
  • € 200,00 per nuclei familiari formati da più di 6 componenti

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martedì 19 gennaio 2016

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